martedì 30 agosto 2011

Sull'introduzione del nuovo reato di “omicidio stradale”


         In questi giorni è posto al centro dell’attenzione il dibattito circa l'istituzione del reato di omicidio stradale. I “rumors” e le varie prese di posizione (molte anche fuori luogo e di cattivo gusto) su un tema delicato e sensibile quale quello in discussione, mi fanno sentire la necessità, nonostante il riserbo necessario per chi svolge la mia professione, di intervenire, sia pure con la dovuta discrezione e con grande rispetto per tutti coloro che hanno subito un lutto per tale causa, con la consapevolezza che da addetto ai lavori con qualche anno di esperienza alle spalle anche il mio punto di vista può avere un qualche valore.
          In principio, da uomo di legge in prima linea (e, lo ammetto, forse troppo semplicisticamente), ritenevo che il quadro normativo, se correttamente interpretato, fosse sufficiente. Già con la normativa attuale, infatti, se si partisse dalla situazione tragicamente contestualizzata e si mantenesse la necessaria tensione emotiva fin nelle aule di giustizia e se determinati criteri fossero applicati con inflessibilità (ad esempio l'elemento soggettivo quale il dolo eventuale) si potrebbe procedere ad arresto in flagranza in svariate fattispecie e giungere a severe condanne.
             Del resto, anche se già so che i fini giuristi storceranno la bocca, come “giudice di strada” personalmente ritengo che la pericolosità sociale desunta dalla personalità e dal comportamento nelle circostanze del fatto, anche in caso di omicidio per colpa in conseguenza di voluta e cosciente violazione delle norme di circolazione stradale, sia ben configurata per chi commette tale reato, tanto più dal momento che può reiterarlo fin da subito, e che sia quindi legittima l'emissione di provvedimenti di custodia cautelare.
            In Italia (patria della ridondanza giuridica e delle antinomie per eccellenza) applicare con semplicità anglossasone e drasticità teutonica le regole esistenti è impresa ardua, ecco quindi necessitare una fattispecie certa che tolga ogni possibilità di dubbio interpretativo e spunti le armi ai troppi “azzeccagarbugli” che popolano le aule di giustizia.
E allora ben venga il reato qualificato come “omicidio stradale” anche se, da addetto ai lavori, dal basso della mia “praticaccia”, mi permetto di invocare quantomeno alcune certezze che consentano di redigere bene la legge sì che non resti solo un bell'esercizio ermeneutico e sopratutto consentano a noi operatori della strada di avere una vera arma non più caricata a salve, per contrastare tale “calamità”.
         Pertanto :
  • si valuti la possibilità di qualificare la fattispecie di “criminalità stradale” ovvero di identificare tutta una serie di comportamenti ad altissimo rischio commessi alla guida come atti criminali a cui l'ordinamento giuridico (e quindi la collettività) risponda con la massima durezza e con pene rigorose e certe;
  • si inizi finalmente a cambiare mentalità giuridica e ci si approcci agli episodi di criminalità stradale trattando il teatro dell'evento come vera e propria “scena del crimine”, utilizzando quindi tutte le tecniche investigative anche scientifiche necessarie all'accertamento dei fatti. Troppo spesso i reati stradali, vengono ancora considerati “figli di un dio minore” e trattati fin dall'inizio con troppa superficialità. Si pensi alla comune banale spiegazione (che troppo spesso si legge ancora nei verbali) della “perdita di controllo” di un veicolo. Questa è sempre riconducibile a una causa o quantomeno concausa che è necessario e, ad oggi, nella quasi totalità dei casi, possibile, accertare con il massimo scrupolo, attraverso investigazioni, riscontri ed esami specifici. Si pensi ad esempio alla possibilità di ricondurre , appunto, la “perdita di controllo” da parte di un soggetto perfettamente lucido, ad una telefonata in arrivo o in partenza dal suo cellulare non ispezionabile perché andato distrutto nell'urto (attraverso investigazioni specifiche è possibile risalire con certezza a questo evento). Così come è possibile individuare tutta la catena delle responsabilità oggettive, quali progettazioni errate delle sedi stradali, segnaletica insufficente ecc... e perseguire con lo stesso rigore e in concorso con l'eventuale omicida coloro che risulteranno responsabili.
  • Si abbia, quindi, il coraggio di non limitarsi a qualificare “omicidio stradale” solo quello commesso sotto influenza di alcool o sostanze stupefacenti ma, proprio in virtù di questo auspicabile cambio di mentalità, anche tutti quelli commessi in spregio alle regole etiche (in senso strettamente giuridico senza dover scomodare giuspositivisti e giusnaturalisti). Per ottenere questo risultato occorre però produrre un disposto legislativo depurato da ogni emotività, che tenga nel giusto conto le aspettative della pressione popolare e dei familiari delle vittime della strada ma non ne sia condizionato, che esuli dalla “pietas” sbilanciando troppo il concetto giuridico a favore della vittima (troppe volte non si valutano bene e con la dovuta oggettività anche le loro responsabilità). Una legge per poter essere davvero efficace, dovrebbe essere sorda e cieca e basare la sua applicazione solo sui fatti oggettivi (una madre che non assicura il proprio figlio ai sistemi di ritenuta determinandone per effetto di questa condotta scellerata la morte deve essere considerata al di là di ogni “pietas” un'omicida)
  • facciano fino in fondo la propria parte le istituzioni pubbliche, non solo reprimendo ( come è doveroso e necessario ), ma fornendo le situazioni migliori sia ambientali che strutturali, per mettere l'utente in grado di rispettare le regole e prevenire un sì tanto tragico evento. Per rispettare bene le leggi occorre anche essere messi nelle migliori condizioni per farlo. Dovere dell'istituzione pubblica è quindi senza ombra di dubbio anche quello di garantire puntuali e costanti manutenzioni stradali, eliminare tutte le possibili “sacche” di pericolo strutturale, operare per una migliore e sempre più chiara segnaletica, usare tutti i mezzi di comunicazione necessari per “coinvolgere” ed “educare” gli utenti nei processi preventivi e investire correttamente in questi ambiti “tutti” i proventi delle sanzioni stradali. E anche qui si potrebbe scrivere ad oltranza, ma il concetto pare a chi scrive già abbastanza chiaro.
        Senza quindi dilungarmi ulteriormente ritengo che i tempi siano finalmente maturi per l'introduzione del nuovo reato a patto però che l'impianto normativo sia solido e ben ancorato alle esigenze di giustizia e tutela delle parti deboli e soprattutto a condizione che si lavori partendo dalla norma per un radicale cambio di mentalità nell'approccio e nella considerazione della violenza stradale, non solo da parte dell'opinione pubblica ma anche da parte di tutti gli addetti ai lavori e di tutti i soggetti coinvolti. Spero infine che i concetti volutamente forti che ho fin qui espresso producano un dibattito severo su un argomento troppo delicato per essere lasciato alla sola emotività popolare.

                                                                                                           Filippo Fusi
                                                                                  Comandante P.M. di Bagno a Ripoli (FI)